Certificazione
Per accedere all'incentivazione, i moduli devono essere provati e verificati secondo:
· CEI EN 61215: moduli fotovoltaici in silicio cristallino;
· CEI EN 61646: moduli fotovoltaici a film sottile.
I laboratori che provvedono alla certificazione devono essere accreditati, in conformità alla norma UNI IEC 17025, da Organismi di accreditamento appartenenti all’EA (European Accreditation) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC (International Laboratory Agreement Cooperation).
In deroga alle certificazioni, nell’Allegato 1 al DM 19 febbraio 2007, si afferma che: nel caso di impianti FV totalmente integrati di potenza superiore a 3 kW sono ammessi moduli non certificati nel solo caso in cui non siano presenti sul mercato prodotti certificati (in questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per superare le prove richieste dalle norme di riferimento).
La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate su moduli similari o suffragata da una adeguata motivazione tecnica.
Una società che intenda commercializzare con proprio marchio moduli prodotti da un altro costruttore, deve fornire, oltre il certificato originario dei moduli, anche un certificato rilasciato da un Organismo di certificazione che attesti che i moduli rinominati corrispondono a quelli originariamente prodotti e certificati (Original Equipment Manufacturer).
In alternativa, la nuova società può autonomamente far certificare i moduli immessi sul mercato.