D.M. Dicembre 2012
In attuazione dell’art. 28 del decreto legislativo n. 28/2011, con il decreto 28/12/2012 sono stati stanziati 900 milioni di euro (700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche) per incentivare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza energetica.
Il decreto è rivolto quasi esclusivamente alla sostituzione di impianti meno efficienti già installati (ad eccezione del solare termico, in quanto tale tecnologia viene generalmente impiegata come integrazione di altri sistemi di generazione termica) e copre fino al 40% dell’investimento, con ammortamento compreso tra i 2 ed i 5 anni in base all’intervento, alla potenza dell'impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato, (tabella A del decreto).
In generale, il nuovo Conto Termico è riservato a impianti con una potenza massima di 500 kW e una superficie massima di 700 mq.
L’obiettivo del Governo è infatti quello di escludere dagli incentivi i grandi impianti, per evitare le speculazioni finanziarie che hanno caratterizzato negli ultimi anni altri settori delle rinnovabili.
Sono ammessi agli incentivi previsti dal decreto:
- le amministrazioni pubbliche;
- i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.
Per accedere agli incentivi, le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi del finanziamento tramite terzi, di un contratto di rendimento energetico o di un servizio energia, anche tramite l’intervento di una E.S.CO..
L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E CALCOLO DEGLI INCENTIVI
Tra gli interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, possono accedere agli incentivi del Conto termico:
- l’ isolamento termico delle superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- la sostituzione di chiusure trasparenti e infissi delimitanti il volume climatizzato;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
- l'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.
Per quanto riguarda la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza, accedono ai bonus:
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
- l’installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar-cooling;
- la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Tra le spese ammissibili (importi iva inclusa), che concorrono al calcolo dell’incentivo, sono inclusi:
- smontaggio e dismissione dei vecchi impianti;
- fornitura e posa in opera dei materiali;
- le opere idrauliche e murarie eventualmente necessarie;
- gli interventi sulla rete di distribuzioni;
- le prestazioni professionali per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.
Ai fini dell’accesso agli incentivi, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il portale Internet di cui all’art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011 entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori.
Il soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda, fornisce informazioni su uno o più dei seguenti documenti, che potranno essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo o elettronico:
- attestato di certificazione energetica;
- schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate;
- asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto dimensionamento del generatore di calore nonché la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti tecnici e prestazionali;
- fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta d’incentivazione e relative ricevute di bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento, dai quali risultino la causale del versamento, il codice fi scale del soggetto responsabile e il codice fi scale ed il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- diagnosi energetica;
- ove il soggetto responsabile sia una ESCO, copia dell’accordo contrattuale recante l’eventuale avvenuto finanziamento tramite terzi;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non incorrere nel divieto di cumulo di cui all’art. 12 del decreto;
- ottenimento del titolo autorizzativo;
- dichiarazione di conformità dell’impianto;
- certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento;
- certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera.
In generale per gli interventi l’incentivo sarà calcolato secondo la seguente formula:
I(tot) £ I(max) = %(spesa) * C * S(int)
dove,
%(spesa) = percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento
C = costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell’intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie di intervento in metri quadrati;
S (int) = superficie oggetto dell’intervento, in metri quadrati;
I(max) = spesa massima ammissibile.
Per gli interventi sull’involucro (tetti, pavimenti, pareti perimetrali) il valore massimo dell’incentivo è di 250.000 euro (quindi la spesa massima incentivabile al 40% è di 625.000 euro; se si spende di più, l’incentivo sarà comunque di 250.000 euro).
Per le finestre, il valore massimo dell’incentivo è di 45.000 euro per le zone climatiche A, B e C, e di 60.000 euro per le zone climatiche D, E ed F.
Per le caldaie a condensazione fino a 35 kilowatt termici (kWt), il tetto dell’incentivo è di 2.300 euro, per quelle sopra i 35 kWt il tetto è di 26.000 euro.
Per i sistemi di schermatura e ombreggiamento fissi o mobili, il valore massimo dell’incentivo è di 20.000 euro (per i meccanismi automatici di regolazione di tali sistemi, il tetto è di 3.000 euro).
Per essere ammessi all’incentivo, gli interventi devono rispettare determinati valori:
- di trasmittanza massima, secondo la zona climatica, per l’involucro e le finestre;
- di rendimento termico per le caldaie (ricavabili dalle varie tabelle allegate al decreto).